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D.P.R. 08.07.1998, n. 268

Regolamento recante norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'EURO, a norma dell'art. 14, comma 3, della legge n. 433 del 17.12.1997. (G.U. 07.08.1998, n. 183)

Art. 5 - Esecutivo

1. L'esecutivo è composto, oltre che dal Presidente da un minimo di sei ad un massimo di dieci membri scelti tra i componenti del Comitato.

2. I componenti dell'esecutivo sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su designazione del Comitato.

3. Alle riunioni dell'esecutivo assiste il segretario generale; il personale della segreteria generale assicura la verbalizzazione.

4. L'esecutivo ha il compito di:

a) dare attuazione alle decisioni del Comitato;

b) deliberare tutte le opportune iniziative per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e per il buon funzionamento del Comitato;

c) determinare, su proposta del segretario generale, la struttura della segreteria;

d) deliberare in ordine all'acquisto di beni e servizi ed agli impegni di spesa in generale; definire i criteri per la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da parte del segretario generale;

e) conferire incarichi di studio e di ricerca e di collaborazioni ad esterni;

f) adottare, in via d'urgenza e salva ratifica nella prima riunione successiva del Comitato, atti di competenza del Comitato stesso;

g) istruire le questioni sottoposte all'esame del Comitato;

h) proporre al Comitato l'adozione di iniziative di cui abbia rilevato la necessità l'opportunità.

5. Si applicano all'esecutivo le modalità di funzionamento di cui ai commi 3, 4 e 6 dell'articolo 2.

6. L'esecutivo si riunisce almeno una volta al mese e, comunque, ogni volta che lo richieda un numero di suoi componenti non inferiore ad un terzo.

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