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D.P.R. 08.07.1998, n. 268

Regolamento recante norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'EURO, a norma dell'art. 14, comma 3, della legge n. 433 del 17.12.1997. (G.U. 07.08.1998, n. 183)

Art. 4 - Presidente

1. Il Presidente convoca, presiede ed orienta l'attività del Comitato.

2. Il Presidente del Comitato in particolare:

a) sovrintende al funzionamento del Comitato, ne guida l'iniziativa nel perseguimento dei fini istituzionali ed emana opportune direttive, anche per dirimere dubbi interpretativi e procedurali, al fine del rapido e puntuale svolgimento delle sue competenze;

b) convoca e presiede l'esecutivo e ne dirige l'attività;

c) coordina ed indirizza le attività dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro nonché dei comitati provinciali e regionali EURO;

d) propone al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la nomina del segretario generale.

3. Il Presidente, o un suo delegato, rappresenta il Comitato all'esterno.

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