D.P.R. 24.06.1998, n. 260
Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. (G.U. 04.08.1998, n. 180)
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Nell'ambito della procedura amministrativa di recupero, l'ufficio che ha in carico il credito può chiedere l'iscrizione di ipoteca sui beni del debitore per un importo pari ai crediti liquidati dalla Corte dei conti con sentenza o ordinanza esecutiva, alle spese di iscrizione e con l'espressa indicazione della misura degli interessi legali, ai sensi dell'articolo 2855, secondo comma, del codice civile.
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