D.P.R. 24.06.1998, n. 260
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Il recupero è effettuato mediante ritenuta nei limiti consentiti dalla normativa in vigore su tutte le somme dovute ai responsabili in base al rapporto di lavoro, di impiego o di servizio, compresi il trattamento di fine rapporto e quello di quiescenza, comunque denominati.
Il debitore può chiedere di procedere al versamento diretto in Tesoreria, con imputazione all'apposita voce di entrata del bilancio di cui all'articolo 5.
2. Il recupero è effettuato su tempestiva richiesta dell'ufficio che ha in carico il credito alla quale l'ufficio o l'ente erogatore dà esecuzione immediata.
3. A richiesta del debitore il pagamento può essere effettuato a rate, il cui numero è determinato dall'ufficio di cui al comma 2, tenuto conto, entro i limiti di cui al comma 1, dell'ammontare del credito e delle condizioni economiche del debitore.
4. Per la riscossione dei crediti dello Stato non recuperati nelle forme disciplinate dal presente regolamento, l'ufficio competente procede all'iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; per i crediti vantati dagli enti locali si applicano le disposizioni previste dall'articolo 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
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