D.M. Pubblica istruzione 08.06.1998
1. I contributi verranno concessi ai soggetti gestori previa apposita istanza, con la quale dovrà essere inviato il piano di attività programmate, sottoscritto anche dal preside, con indicazione - opportunamente motivata - delle spese preventivate, nonché una relazione illustrativa a firma del preside, in merito alle iniziative che si intendono promuovere, al ruolo della scuola stessa nel territorio e all'impianto per classi costituite, numero di alunni per classe e relativa provenienza (interna o esterna alla scuola).
2. Detta relazione del preside, attinente al piano di attività programmata ai fini del finanziamento statale, deve essere dettagliata quanto a motivazioni comprovanti l'osservanza dei suindicati criteri per l'erogazione del contributo, con richiamo anche alle deliberazioni assunte sotto il profilo didattico dai consigli di classe e dal collegio dei docenti nell'assolvimento delle relative incombenze istituzionali.
3. Le richieste di contributo dovranno pervenire al Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione generale per l'istruzione media non statale entro il 31 luglio 1998, per il corrente anno finanziario 1998. Per gli anni finanziari successivi il termine è stabilito al 28 febbraio. Una copia dell'istanza sarà dal gestore inviata pure al provveditore agli studi, il quale farà pervenire al Ministero le proprie osservazioni non oltre quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza stessa, con un parere sulla concessione del contributo richiesto.
4. Qualora gli stanziamenti di bilancio - comunque da considerare in modo unitario ed integrato, per assicurarne la massima produttività - non siano sufficienti a coprire tutte le richieste di contributo meritevoli di accoglimento, sarà data la preferenza alle scuole con maggior num
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