D.M. Pubblica istruzione 08.06.1998
1. La concessione di contributi a scuole secondarie legalmente riconosciute e pareggiate verrà effettuata allo scopo di sostenere e valorizzare gli interventi mirati alla elevazione dei livelli di qualità ed efficacia delle attività formative, in coerenza anche con i processi innovativi in atto nel sistema scolastico nazionale.
2. Per l'accesso a qualunque forma di contributo sono necessari i seguenti requisiti preliminari:
1) tutte le classi del corso di studi, dalla prima a quella terminale, debbono funzionare con un numero di alunni frequentanti non inferiore a 10 in ciascuna classe;
2) gli alunni delle classi successive alla prima debbono nel complesso provenire in prevalenza dalla classe precedente della scuola stessa o da non promozione quali alunni interni nel decorso anno scolastico.
3. Possono essere oggetto di contributo:
1) per le sole spese organizzative (docenze, materiale didattico, ecc.), fino a un massimo di L. 20.000.000, le attività di aggiornamento rivolte ai presidi delle scuole non statali sui seguenti temi: sperimentazione ed innovazione; nuove tecnologie didattiche; autonomia didattica;
2) i progetti di sviluppo delle tecnologie didattiche che prevedano la creazione di postazioni multimediali per gli insegnanti, fino a un massimo di L. 11.500.000, di cui L. 9.500.000 per acquisto di hardware e software di base e L. 2.000.000 per le spese di gestione; si richiamano al riguardo, a titolo orientativo, i criteri metodologico-didattici contenuti nella circolare ministeriale n. 282 del 24 aprile 1997 (procedure per il progetto I/a).
4. Possono, inoltre, essere oggetto di contributo sempreché le iniziative si qualifichino motivatamente per la loro particolare valenza formativa a favore degli alunni
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