Decreto legislativo 27.02.1998, n. 62
Capo IV - Disposizioni concernenti il trattamento del personale del Ministero della difesa in servizio all'estero presso gli uffici degli addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
1. L'articolo 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 838, è sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. Al personale di cui all'articolo 2 competono lo stipendio e gli altri assegni fissi e continuativi previsti per l'interno, tranne che per essi sia diversamente disposto. Al personale stesso è esteso il seguente trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nei limiti e alle condizioni di quello spettante al personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso le rappresentanze diplomatiche ove hanno sede gli uffici degli addetti:
a) indennità di servizio all'estero con gli aumenti per situazione di rischio e disagio, nonché per situazione di famiglia;
b) indennità di sistemazione;
c) indennità di richiamo dal servizio all'estero;
d) indennità e rimborsi per licenze o congedi di cui all'articolo 8 della presente legge;
e) contributo spese per abitazione;
f) contributo spese per particolari esigenze connesse a doveri di rappresentanza;
g) provvidenze scolastiche;
h) indennità e rimborso per viaggi di trasferimento e di servizio comunque e dovunque compiuti;
i) assegni per oneri di rappresentanza limitatamente agli addetti, addetti aggiunti e assistenti;
l) indennizzo per danni subiti in conseguenza di disordini, fatti bellici, nonché di eventi connessi con la posizione all'estero del personale;
m) rimborsi delle spese di trasporto in Italia della salma dei familiari a carico o dei domestici.
2. In caso di decesso del personale di cui all'articolo 2,
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.