Decreto legislativo 27.02.1998, n. 62
Capo IV - Disposizioni concernenti il trattamento del personale del Ministero della difesa in servizio all'estero presso gli uffici degli addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
1. Il comma primo dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 838, è sostituito dal seguente:
"L'addetto dispone di un ufficio, del quale fa parte, oltre agli eventuali addetti aggiunti ed assistenti, il personale assegnato dal Ministero della difesa con mansioni di archivista. Le mansioni di archivista sono affidate a sottufficiali o ad impiegati civili del Ministero stesso.".
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