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Decreto legislativo 27.02.1998, n. 62

Disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, a norma dell'articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Capo III - Disposizioni concernenti il trattamento del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali 17

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 34 - 18

1. All'articolo 666 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

"5-bis. Il Ministero può predisporre secondo condizioni e modalità da stabilire con apposito decreto una lista di società di trasporti internazionali da abilitare ai fini della ammissibilità della richiesta di rimborso di cui al comma 1.

5-ter. Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano trasferiti allo stesso ufficio all'estero o ad uffici ubicati nella stessa città, e sempre che il divario fra le date di assunzione di servizio nella sede sia inferiore a 180 giorni, il pagamento delle indennità di cui al comma 1 è corrisposto soltanto ad uno di essi, con gli aumenti che spetterebbero qualora il coniuge fosse a carico.".

17

Capo abrogato dall'art. 38 del D.Lgs. 13.04.2017, n. 64.

18

Articolo abrogato dall'art. 38 del D.Lgs. 13.04.2017, n. 64.

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