Decreto legislativo 27.02.1998, n. 62
Capo III - Disposizioni concernenti il trattamento del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali 15
[ARTICOLO ABROGATO]
1. La lettera c) del primo comma dell'articolo 665 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituita dalla seguente:
" c) per i percorsi in aereo, il pagamento delle spese per la classe immediatamente superiore a quella turistica ai dirigenti scolastici e per la classe turistica al restante personale.".
2. Il comma 6 dell'articolo 665 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:
" 6. Il personale che cessi dalle funzioni all'estero per ragioni diverse dal richiamo o dalla destinazione ad altra sede ha diritto per sé e per i familiari a carico al pagamento, a norma del presente capo, delle spese di viaggio e di una indennità per il trasporto degli effetti per trasferirsi al luogo di residenza prescelto in Italia o, nei limiti di tali spese, in altro paese. Il personale cessato dalle funzioni che non si trasferisca entro un anno dalla data di cessazione decade dal diritto.".
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