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Decreto legislativo 27.02.1998, n. 62

Disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, a norma dell'articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Capo III - Disposizioni concernenti il trattamento del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali 11

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 31 - 12

L'articolo 663 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

"Art. 663 (Provvidenze scolastiche). - 1. Al personale con trattamento stipendiale non superiore a quello iniziale di dirigente, il quale abbia figli a carico che studino in Italia o frequentino all'estero, in località diversa dalla sede di servizio, una scuola italiana statale o legalmente riconosciuta, è accordato, a domanda, un contributo mensile di quarantamila lire per ogni figlio in età compresa tra i dieci e i diciotto anni e di sessantamila lire per ogni figlio in età compresa tra i diciannove e i ventisei anni.

2. Il contributo è accordato senza la limitazione di cui al comma 1 al personale in servizio nelle sedi particolarmente disagiate di cui all'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18.

3. Le provvidenze previste dal presente articolo sono concesse nei limiti della durata effettiva degli studi, seguiti con continuità.".

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Capo abrogato dall'art. 38 del D.Lgs. 13.04.2017, n. 64.

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