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Decreto legislativo 27.02.1998, n. 62

Disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, a norma dell'articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Capo III - Disposizioni concernenti il trattamento del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali 9

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 30 - 10

L'articolo 662 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

"Art. 662 (Contributo spese per abitazione). - 1. Al personale che per l'abitazione vuota o mobiliata sopporti una spesa superiore al 21 per cento dell'assegno personale spetta un contributo da parte dello Stato.

2. Il contributo è commisurato ai quattro quinti della differenza fra il canone di locazione e un ammontare pari al 21 per cento dell'assegno personale. Esso è concesso per la parte del canone compresa tra il 21 per cento ed il 30 per cento del predetto assegno. Nei casi in cui il canone sia superiore al 30 per cento dell'assegno personale, e per la parte compresa tra il 30 per cento e il 35 per cento, il contributo può essere concesso sentito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri.

3. Nel caso di dipendenti coniugati il calcolo di cui ai commi 1 e 2 viene effettuato avendo riguardo al cumulo dei due assegni.

4. Il contributo è dovuto in costanza del contratto di locazione nel periodo compreso tra la assunzione di funzioni in sede e la cessazione definitiva dalle funzioni stesse. Esso viene corrisposto anche durante le ferie e nei periodi in cui è sospeso o diminuito l'assegno personale.

5. Salvo diverse disposizioni regolamentari, per quanto riguarda le condizioni e le modalità per la concessione e la

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