Legge 24.04.1998, n. 128
Titolo II - Disposizioni particolari di adempimento diretto, criteri speciali di delega legislativa e per l'emanazione di regolamento
1. Al fine di promuovere la liberalizzazione del settore energetico, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per dare attuazione alla direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme comuni per il mercato interno per l'energia elettrica, e ridefinire conseguentemente tutti gli aspetti rilevanti del sistema elettrico nazionale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che la liberalizzazione del mercato avvenga nel quadro di regole che garantiscano lo svolgimento del servizio pubblico, l'universalità, la qualità e la sicurezza del medesimo, in particolare con l'applicazione al mercato dei clienti vincolati di una tariffa unica nazionale e l'istituzione dell'acquirente unico al fine di garantire la disponibilità della capacità produttiva necessaria, la gestione dei contratti, la fornitura e la tariffa unica;
b) prevedere che il gestore della rete di trasmissione sia anche il dispacciatore, garantendo sia la funzione pubblicistica sia la neutralità di tale servizio al fine di assicurare l'accesso paritario a tutti gli utilizzatori;
c) attribuire al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro del commercio con l'estero e l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, la responsabilità di salvaguardare la sicurezza e l'economicità del sistema di generazione elettrica nazionale per quanto riguarda l'utilizzo e l'approvvigionamento delle fonti energetiche primarie, operando per ridurre la vulnerabilità complessiva del sist
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