Legge 24.04.1998, n. 128
Titolo II - Disposizioni particolari di adempimento diretto, criteri speciali di delega legislativa e per l'emanazione di regolamento
1. Il recepimento della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, a completamento della disciplina di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) coordinare gli interventi dei sistemi di indennizzo degli investitori con quelli dei sistemi di garanzia dei depositi, al fine di evitare che i crediti vantati nei confronti di banche beneficino di un doppio indennizzo;
b) stabilire limiti e criteri di intervento dei sistemi di indennizzo degli investitori; l'eventuale esclusione o riduzione della copertura del sistema dovrà riferirsi alle categorie di investitori previste nell'allegato I alla direttiva;
c) demandare alle competenti autorità di vigilanza il potere di prescrivere che l'adesione ai sistemi di indennizzo degli investitori sia sottoposta a forme adeguate di pubblicità; in particolare, gli investitori dovranno essere informati con chiarezza sull'importo e sulla portata della copertura offerta, nonché sulle norme applicabili.
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