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Accordo ARAN - OO.SS. 17.09.1997

Interpretazione autentica dell'art. 19 del c.c.n.l. relativo al comparto del personale della scuola, sottoscritto il 04.08.1995, per la parte che riguarda la fruizione delle ferie da parte del personale docente a tempo determinato.

Formula iniziale

Considerato che las sospensione delle lezioni in determinati periodi dell'anno non comporta necessariamente la sospensione delle attività didattiche, ché anzi attività didattiche programmate possono svolgersi durante la sospensione delle lezioni;

Considerato che il personale docente è a disposizione della scuola nei periodi di sospensione delle lezioni per le eventuali necessità didattiche;

Considerato che le attività didattiche, ai sensi del comma 2 dell'art 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si svolgono dal 1° settembre al 30 giungo oltre al periodo necessario per lo svolgimento degli esami di maturità.

Atteso il comma 9 dell'art. 19 del CCNL del comparto scuola sottoscritto il 4 agosto 1995 stabilisce che le ferie debbono essere fruite su richiesta degli interessati, di norma nel periodo di sospensione delle attività didattiche e quindi nei mesi di luglio ed agosto, ferma restando la possibilità di fruizione nei periodi di sospensione delle lezioni o, limitatamente a sei giorni, anche durante la rimanente parte dell'anno.

Tutto ciò premesso, in merito alla fruizione delle ferie da parte del personale docente a tempo determinato, si concorda quanto segue:

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