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Accordo ARAN - OO.SS. 17.09.1997

Interpretazione autentica dell'art. 19 del c.c.n.l. relativo al comparto del personale della scuola, sottoscritto il 04.08.1995, per la parte che riguarda la fruizione delle ferie da parte del personale docente a tempo determinato.

Art. 1 -

L'art. 19 del C.C.N.L., richiamato dal successivo art. 25, deve intendersi nel senso che per il personale docente a tempo determinato, parimenti a quanto previsto per il personale docente a tempo indeterminato, l'azione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria.

Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto d'impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.

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