Legge 02.10.1997, n. 340
Norme in materia di organizzazione scolastica e di edilizia scolastica. (G.U. 09.10.1997, n. 236)
1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670.
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