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Legge 02.10.1997, n. 340

Norme in materia di organizzazione scolastica e di edilizia scolastica. (G.U. 09.10.1997, n. 236)

Art. 1 - Differimento di termini riguardanti l'organizzazione scolastica e l'edilizia scolastica

1. Ai fini del conferimento delle supplenze annuali al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) per l'anno scolastico 1997-1998, il termine di aggiornamento delle graduatorie provinciali, di cui al comma 2 dell'articolo 581 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è prorogato di un anno.

2. La validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami a posti di coordinatore amministrativo, indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione 14 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85, 4a serie speciale, del 26 ottobre 1993, e con decreto del Ministro della pubblica istruzione 6 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62, 4a serie speciale, del 5 agosto 1994, è estesa fino all'anno scolastico 1997-1998.

3. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, già prorogate dall'articolo 1, comma 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono ulteriormente prorogate di un anno.

4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3 e dal comma 11 dell'articolo 8 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni, le convenzioni previste dai commi 1 e 3 del citato articolo 8 e dal comma 4 dell'articolo 9 della medesima legge possono essere stipulate successivamente al 1o gennaio 1997 e comunque non oltre il 31 dicembre 1997. Fino alla stipula di tali convenzioni lo Stato, le istituzioni scolastiche statali, i comuni e gli altri enti, precedentemente obbligati, assicurano la manutenzione ordinaria e la gestione degli edifici forniti e sopperiscono alle esigenze eccezionali. Le convenzioni stabiliscono, oltre a quanto previsto dalla citata legge n. 23 del 1996, la compensazione degli oneri derivanti

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