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D.P.C.M. 09.10.1997

Determinazione per il triennio 1996-1998 del contributo di solidarietà di cui all'art. 25 della legge 28.02.1986, n. 41. (G.U. 13.02.1998, n. 36)

Formula iniziale

Preambolo

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, concernente l'obbligo delle gestioni di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ad eccezione dello Stato, di versare all'assicurazione anzidetta un contributo di solidarietà la cui misura deve essere determinata, per un periodo triennale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sulla base delle caratteristiche demografiche ed economiche di ciascuna gestione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 dicembre 1993 con il quale sono state fissate le quote per il triennio 1993-1995;

Ritenuta la necessità di determinare per gli anni 1996, 1997 e 1998 la misura del contributo sopra richiamato;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica;

Decreta:

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