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D.P.C.M. 09.10.1997

Determinazione per il triennio 1996-1998 del contributo di solidarietà di cui all'art. 25 della legge 28.02.1986, n. 41. (G.U. 13.02.1998, n. 36)

Art. 1 -

1. Per gli anni 1996, 1997 e 1998 il contributo di cui all'art. 25 della legge n. 41 del 28 febbraio 1986, è determinato, in relazione al rapporto tra lavoratori iscritti attivi e pensionati risultante per ciascuna gestione dalla media dei valori mensili nell'anno di competenza, secondo le seguenti misure:

0,50 per cento per un rapporto inferiore a 3 unità attive per ogni pensionato;

0,75 per cento per un rapporto pari o superiore a 3 ma inferiore a 5 unità attive per ogni pensionato;

1,00 per cento per un rapporto pari o superiore a 5 ma inferiore a 7 unità attive per ogni pensionato;

1,50 per cento per un rapporto pari o superiore a 7 ma inferiore a 10 unità attive per ogni pensionato;

2,00 per cento per un rapporto pari o superiore a 10 unità attive per ogni pensionato.

2. Le misure percentuali di cui al comma 1 sono ridotte del 50 per cento per le gestioni per le quali nell'esercizio relativo all'anno di competenza si verificano disavanzi economici.

3. Il contributo è corrisposto sulla base di dati previsionali, con l'obbligo di provvedere ai definitivi conguagli entro il secondo trimestre dell'anno successivo a quello di competenza.

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