D.P.C.M. 09.10.1997
1. Per gli anni 1996, 1997 e 1998 il contributo di cui all'art. 25 della legge n. 41 del 28 febbraio 1986, è determinato, in relazione al rapporto tra lavoratori iscritti attivi e pensionati risultante per ciascuna gestione dalla media dei valori mensili nell'anno di competenza, secondo le seguenti misure:
0,50 per cento per un rapporto inferiore a 3 unità attive per ogni pensionato;
0,75 per cento per un rapporto pari o superiore a 3 ma inferiore a 5 unità attive per ogni pensionato;
1,00 per cento per un rapporto pari o superiore a 5 ma inferiore a 7 unità attive per ogni pensionato;
1,50 per cento per un rapporto pari o superiore a 7 ma inferiore a 10 unità attive per ogni pensionato;
2,00 per cento per un rapporto pari o superiore a 10 unità attive per ogni pensionato.
2. Le misure percentuali di cui al comma 1 sono ridotte del 50 per cento per le gestioni per le quali nell'esercizio relativo all'anno di competenza si verificano disavanzi economici.
3. Il contributo è corrisposto sulla base di dati previsionali, con l'obbligo di provvedere ai definitivi conguagli entro il secondo trimestre dell'anno successivo a quello di competenza.
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