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D.M. Pubblica istruzione 27.11.1997, n. 765.

Art. 2 -

1. Su proposta dei consigli di classe o di interclasse o intersezione ovvero dei collegi dei docenti o dei consigli di circolo o d'istituto e su delibera dei collegi dei docenti, per gli aspetti didattici, e dei consigli di circolo o di istituto, per gli aspetti organizzativi e finanziari, le istituzioni scolastiche possono aderire in tutto o in parte ed anche per periodi determinati alle iniziative di cui all'art. 1, nel rispetto degli obiettivi fondamentali propri del tipo e ordine di scuola.

2. La sperimentazione di cui all'art. 1 si realizza adattando la programmazione educativa attraverso l'inserimento, in un disegno complessivo, degli elementi innovativi che consentano di meglio rispondere alle esigenze formative degli alunni.

3. La sperimentazione è promossa dagli organi menzionati nel precedente comma 1, anche su richiesta dei comitati dei genitori e degli studenti ed è attuata ricercando l'adesione e la collaborazione di tutte le componenti della scuola, nonché degli enti locali territoriali. Gli organi responsabili ai diversi livelli si adopereranno affinché venga, altresì, perseguito l'obiettivo della semplificazione, snellezza e rapidità delle procedure; secondo tale criterio, le iniziative di cui alla lettera f) del precedente articolo 1 possono essere promosse e realizzate anche in difformità dalle procedure previste dal D.P.R. n. 567 del 10 ottobre 1996.

4. Le delibere di adesione alla sperimentazione sono predisposte in modo da consentire la individuazione del problema da affrontare, degli obiettivi da perseguire, degli strumenti, delle condizioni organizzative e delle responsabilità di attuazione, nonché delle metodologie prescelte, che possono essere differenziate in relazione alle proposte di singoli o di gruppi d'insegnanti, anche in coerenza

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