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D.M. Pubblica istruzione 27.11.1997, n. 765.

Art. 1 -

1. In attesa della piena applicazione dei regolamenti di cui all'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono autorizzate, nel quadro di un programma da realizzare in ambito nazionale, sperimentazioni volte a promuovere e sostenere i processi di autonomia delle istituzioni scolastiche.

2. Le sperimentazioni di cui al comma 1 attengono ai seguenti aspetti:

a) adattamento del calendario scolastico;

b) flessibilità dell'orario e diversa articolazione della durata della lezione, nel rispetto del monte ore annuale complessivo previsto per ciascun curriculum e per ciascuna delle discipline ed attività comprese nei piani di studio, fermi restando la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi;

c) articolazione flessibile del gruppo classe, delle classi o sezioni, anche nel rispetto del principio dell'integrazione scolastica degli alunni con handicap;

d) organizzazione di iniziative di recupero e sostegno;

e) attivazione di insegnamenti integrativi facoltativi;

f) realizzazione di attività organizzate in collaborazione con altre scuole e con soggetti esterni per l'integrazione della scuola con il territorio;

g) iniziative di orientamento scolastico e professionale.

h) iniziative di continuità.

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