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Decreto legge 25.03.1997, n. 67

Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione. (G.U. 26.03.1997, n. 71)

Art. 8 - Semplificazione dell'accesso al Fondo rotativo per la progettualità presso la Cassa depositi e prestiti

1. I commi 54, 56, 57 e 58 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono sostituiti dai seguenti:

A) "54. Al fine di razionalizzare la spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, di competenza delle regioni, delle province, dei comuni, dei loro consorzi anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, delle comunità montane, delle società per la gestione di servizi pubblici cui partecipano gli enti locali e delle aziende speciali di detti enti, è istituito presso la cassa depositi e prestiti il fondo rotativo per la progettualità. Il fondo anticipa le spese necessarie per gli studi di fattibilità, per l'elaborazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, incluse le valutazioni di impatto ambientale e altre rilevazioni e ricerche necessarie. La dotazione del fondo è stabilita in lire 500 miliardi, mediante apporto della cassa depositi e prestiti a valere sui fondi derivanti dal servizio dei conti correnti postali. Il sessanta per cento delle predette risorse è riservato in favore delle aree depresse del territorio nazionale.";

B) "56. I soggetti di cui al comma 54, per la copertura delle spese ivi contemplate, possono beneficiare dei finanziamenti del fondo sulla base di programmi di opere pubbliche da realizzare, allegando una relazione tecnica dalla quale risultino la finalità, la localizzazione, la conformità allo strumento urbanistico vigente o gli eventuali adeguamenti previsti per lo stesso, il costo presunto dell'opera da realizzare, nonché la prevista copertura finanziaria. Per le domande di anticipazione la cassa depositi e prestiti richiede le integrazioni alla relazione tecnic

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