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Decreto legge 25.03.1997, n. 67

Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione. (G.U. 26.03.1997, n. 71)

Art. 7 - Mantenimento in bilancio di fondi

1. Le disponibilità iscritte nei seguenti capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1996 e non impegnate nello stesso esercizio possono essere impegnate nell'esercizio 1997 al fine di avviare interventi immediatamente attivabili o di proseguire interventi in corso di attuazione:

a) capitoli 7701, 8881 e 8882 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, concernenti la sistemazione e la riparazione di opere idrauliche di competenza statale, nonché l'erogazione di contributi in conto capitale in favore degli enti acquedottistici;

b) capitoli 8401, 8404, 8405, 8419, 8422 e 8438 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, concernenti la realizzazione di interventi di costruzione, completamento, sistemazione, manutenzione di immobili demaniali o di proprietà statale e di edifici privati destinati a sede di uffici pubblici, compresi interventi di ristrutturazione e adeguamento per l'eliminazione delle barriere architettoniche;

c) capitolo 7552 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, concernente incentivi alle attività produttive e agevolazioni alle attività di ricerca;

d) capitolo 2557 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, concernente le procedure di valutazione di impatto ambientale;

e) capitoli 9051, 9064, 9065 e 9301 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, concernenti la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, opere di edilizia demaniale, interventi su edifici di culto da effettuare nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia;

f) capitoli 7352 e 7602 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, concernenti la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità nei parchi nazionali del Cilento, Vallo di Diano, Gargano, Gran Sasso e M

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