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Decreto legge 25.03.1997, n. 67

Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione. (G.U. 26.03.1997, n. 71)

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 11 - Centri storici 32

[1. Al comma 7, lettera e), dell'articolo 4 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, sono aggiunte, in fine, le parole: «e, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, non modifichino la destinazione d'uso; ».

2. Al comma 8, lettera a), dell'articolo 4 di cui al comma 1, sono soppresse le parole: «non siano compresi nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968,».

2-bis. È aggiunto all'art. 4, D.L. 5 ottobre 1993, n. 398 il seguente comma: 8-bis. La denuncia di inizio attività di cui al comma 7 deve essere corredata dall'indicazione dell'impresa a cui si intende affidare i lavori].

32

Articolo abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 136, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto.

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