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Decreto legge 25.03.1997, n. 67

Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione. (G.U. 26.03.1997, n. 71)

Art. 10 - Modalità di ridestinazione dei finanziamenti per interventi su strutture di assistenza a malati di AIDS

1. Per garantire l'immediata realizzazione degli interventi previsti dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, la nuova destinazione dei finanziamenti resi disponibili ai sensi del decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 gennaio 1997, n. 4, è effettuata, anche per interventi di edilizia extraospedaliera per malati di AIDS, con le modalità stabilite dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34.

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