Decreto MPI 15.03.1997, n. 178
4.1 Gli organici provinciali previsti dalle tabelle allegate comprendono, per ciascun grado di scuole, oltre al personale necessario per le esigenze indicate all'art. 2, una dotazione organica determinata a livello provinciale, anche sulla base degli indici di disagio economico, socio-culturale e scolastico, da utilizzare per le seguenti finalità:
a) attuazione dei nuovi orientamenti educativi per la scuola materna definiti con il D.M. 3.6.1991;
b) attuazione degli obiettivi formativi fissati, per la scuola elementare, dalla legge 5 giugno 1990, n. 148, con particolare riguardo allo sviluppo dell'insegnamento della lingua straniera, ivi compresa la formazione dei docenti da destinare a tale insegnamento, ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11 e 12 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994 nei limiti delle quote numeriche definite con il decreto ministeriale previsto dalla stessa legge n. 724/94;
c) diffusione di processi di innovazione didattica e sperimentazione di nuovi ordinamenti e strutture curricolari, con particolare riguardo alle iniziative coerenti con le linee di riforma dell'istruzione secondaria;
d) realizzazione di programmi di prevenzione e di recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi educativi;
e) supporto psico-pedagogico, orientamento scolastico, progettazione educativa e valutazione dei processi formativi, con riguardo anche alle specifiche esigenze di coordinamento e progettazione organizzativo-didattica di scuole aggregate a istituti di istruzione secondaria superiore di diverso ordine o tipo.
4.2 Nei limiti degli organici complessivamente definiti a livello nazionale si procederà, con decreto ministeriale, alla eventuale redistribuzione di posti tra circoscrizioni provinciali, nell'ambito dello stesso grado di scuole, in relazione all'accertamento di maggiori
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