Decreto MPI 15.03.1997, n. 176
5.1 Nei comuni montani, classificati come tali dall'art. 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, ed aventi meno di cinquemila abitanti, possono essere costituiti istituti autonomi comprensivi di scuola materna, elementare e secondari di primo grado.
5.2 Il disposto del comma 1 trova applicazione anche nelle piccole isole e nelle aree geografiche con peculiari caratteristiche etniche o linguistiche.
5.3 Gli istituti sopra indicati possono comprendere anche unità scolastiche situate in comuni diversi della stessa comunità montana, della stessa isola o della stessa area geografica omogenea. Tali istituiti possono essere costituiti:
a) - per trasformazione di circoli didattici in plessi aggregati a scuole medie già funzionanti autonomamente, ovvero per trasformazione di scuole medie in sezioni aggregate a circoli didattici già esistenti;
b) - per aggregazione di plessi di scuola elementare a scuole medie già dotate di autonomia ovvero per aggregazione di sezioni staccate di scuole medie a circoli didattici già autonomi;
c) - per accorpamento in unica entità scolastica, dotata di autonomia, di plessi e sezioni staccate già dipendenti da circoli didattici e scuole medie.
5.4 Nei casi previsti dalla lettera b) del comma precedente, la sede centrale e la presidenza della nuova istituzione verticale restano individuate nella istituzione scolastica già autonoma che aggrega i plessi o le sezioni staccate. Nelle altre situazioni l'individuazione della sede centrale e, quindi, della direzione dell'istituto è decisa dal Provveditore agli studi in base alla raggiungibilità delle sedi, alla disponibilità dei trasporti locali, alle condizioni strutturali e logistiche esistenti (edifici, palestre, ecc.
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