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Decreto MPI 15.03.1997, n. 176

Disposizioni riguardanti la riorganizzazione della rete scolastica.

Art. 4 - Disposizioni concernenti istituti e scuole dello stesso grado, ordine e tipo

4.1 Salvo il disposto degli artt. 2 e 3, si procede alla soppressione, fusione o aggregazione, di norma, dei circoli didattici funzionanti con meno di 30 classi, comprese le sezioni di scuola materna statale, delle scuole medie con meno di 12 classi e degli istituti di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, con meno di 25 classi.

4.2 I provvedimenti di cui al comma 1 sono, peraltro, adottati previa valutazione delle particolari condizioni di funzionamento delle singole istituzioni e delle specifiche esigenze didattico-organizzative dei diversi tipi di scuola; a tal fine va considerata l'opportunità di conservare l'autonomia anche di istituzioni scolastiche di consistenza inferiore a quella sopra indicata, con riferimento alla eventuale esistenza di elementi quali:

a) - la fondata previsione della costituzione di nuove classi che nei prossimi anni possano consentire all'istituzione di raggiungere dimensioni di maggiore consistenza.;

b) - la particolare complessità di direzione e di gestione connessa alla pluralità di indirizzi di studio coesistenti, all'attuazione sperimentale di progetti concernenti contestualmente nuovi ordinamenti didattici e nuove strutture formative, ivi compresi i corsi di perfezionamento postsecondari, nonché all'esistenza di aziende agrarie, convitti, officine e laboratori di particolare complessità o di specializzazioni rivolte a settori produttivi con peculiari specificità;

c) - il funzionamento di corsi integrativi previsti dal comma 6 dell'art. 191 del Testo Unico richiamato nelle premesse, di corsi post-diploma nonché di corsi serali per lavoratori, quando non esistano, nell'ambito territoriale di riferimento, altre istituzioni scolastiche con le medesi

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