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Ordinanza MPI 27.05.1997, n. 330

Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore. Anno scolastico 1996-97.

Titolo VII - Esami di maturità, di licenza linguistica, di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne

Art. 51 - Prove d'esame per i candidati handicappati

1. La Commissione giudicatrice, esaminata la documentazione fornita dal Consiglio di classe e indicata nel precedente art. 13, può predisporre, ove ne ravvisi la necessità, prove equipollenti a quelle proposte dal Ministero e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi ovvero nello svolgimento di contenuti culturali e/o professionali differenti come previsto dalla C.M. 16 giugno 1983, n. 163. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma di maturità.

1-bis. Al fine di assicurare forme d'assistenza atte a garantire agli alunni handicappati autonomia e capacità di comunicazione con le commissioni di esame nonché di facilitare lo svolgimento delle prove equipollenti durante gli esami stessi, le commissioni di esame medesime faranno riferimento alle relazioni presentate dai consigli di classe di cui all'art. 13 - comma 7 - avvalendosi delle prestazioni, ove possibile, delle stesse persone che hanno svolto l'assistenza durante l'anno scolastico; in mancanza si provvederà ai sensi della C.M. n. 163 del 16.6.1983.

2. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte, grafiche e del colloquio, previsti dal terzo comma dell'art. 16 della legge quadro, non possono comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la Commissione, tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del Consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove du

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