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Ordinanza MPI 27.05.1997, n. 330

Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore. Anno scolastico 1996-97.

Titolo VII - Esami di maturità, di licenza linguistica, di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne

Art. 50 - Materie oggetto di colloquio

1. Le materie tra le quali possono essere scelte, rispettivamente dal candidato e dalla commissione giudicatrice, le due materie oggetto del colloquio, sono indicate nella colonna III della suddetta tabella.

2. Nei licei e negli istituti statali pareggiati e legalmente riconosciuti della Valle d'Aosta, in quelli con insegnamento in lingua slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, in quelli con insegnamento in lingua tedesca e ladina della provincia di Bolzano, le materie oggetto del colloquio, di cui al comma precedente, sono indicate nella tabella B allegata alla suddetta ordinanza.

3. Alla scelta delle materie oggetto del colloquio, da parte rispettivamente del candidato e della commissione, si procede nel modo seguente:

a) nei giorni stabiliti per le prove scritte, grafiche o scrittografiche, ciascun candidato indica, per iscritto, al presidente della commissione o al commissario che lo rappresenta nelle sedi aggiunte di esame, la materia prescelta tra le quattro indicate dal Ministero e quella eventualmente aggiunta, scelta tra le materie dell'ultimo anno che non sia compresa tra quelle indicate dal Ministero per il colloquio;

b) il giorno precedente lo svolgimento del colloquio, la commissione delibera, per ciascun candidato, sulla scelta tra le residue tre materie.

4. La deliberazione è adottata a maggioranza ed è debitamente verbalizzata. In caso di parità prevale il voto del presidente.

5. Il colloquio si apre con la materia scelta del candidato. Per la licenza linguistica la lingua straniera, qualo

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