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Ordinanza MPI 27.05.1997, n. 330

Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore. Anno scolastico 1996-97.

Titolo VII - Esami di maturità, di licenza linguistica, di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne

Art. 41 - Membro interno

1. Il membro interno, componente a tutti gli effetti della commissione giudicatrice, può essere il medesimo per più di una classe, nei casi faccia parte di più consigli di classe e da ciascuno di questi sia stato designato.

2. In ciascuna commissione il membro interno più anziano per servizio è anche membro effettivo per i privatisti.

3. La maggiore anzianità è determinata:

a) fra professori di ruolo, dalla classe di stipendio e relativi aumenti periodici;

b) fra professori di ruolo e non di ruolo, dall'appartenenza al ruolo;

c) fra professori abilitati e non abilitati, dal possesso dell'abilitazione;

d) fra professori non di ruolo tutti abilitati o fra professori non di ruolo tutti non abilitati, dal numero degli anni di insegnamento in istituti d'istruzione secondaria superiori.

4. In caso di pari anzianità di servizio, determinata secondo i criteri su indicati, il membro interno per i privatisti è quello più anziano di età.

5. Ciascun membro interno partecipa, con voto deliberativo, soltanto alle operazioni di esame relative ai candidati della propria classe e, se il più anziano, anche a quelle concernenti i candidati privatisti, salvo che non abbia svolto anche la funzione di membro aggregato a pieno titolo ai sensi del successivo art. 43.

6. Limitatamente alle commissioni di maturità professionale con soli candidati privatisti, il più anziano per servizio dei cinque commissari nominati dal Ministero funge da rappresentante per i candidati stessi.

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