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Ordinanza MPI 27.05.1997, n. 330

Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore. Anno scolastico 1996-97.

Titolo VII - Esami di maturità, di licenza linguistica, di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne

Art. 40 - Giudizio di ammissione agli esami

1. Agli effetti della deliberazione motivata di ammissione agli esami, il consiglio di classe è costituito:

a) dal capo dell'istituto, che lo presiede;

b) dagli insegnanti delle materie dell'ultimo anno di corso che abbiano competenze ad attribuire autonomamente il voto negli scrutini. L'insegnante di religione partecipa al giudizio solo per gli alunni che hanno seguito l'insegnamento della religione cattolica;

c) dagli insegnanti tecnico pratici che non hanno autonomia di voto e dagli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio, che vi partecipano con voto consultivo.

2. Ogni componente del consiglio di classe è tenuto a formulare per la propria materia un giudizio senza attribuzione di voto.

3. Tale giudizio, analitico, deve esprimere la valutazione positiva o negativa del grado di preparazione di ciascun candidato, con riguardo al profitto e, quindi agli obiettivi didattici e formativi previsti dai programmi, al comportamento (inteso come interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo), alla capacità e alle attitudini. Anche gli insegnanti di cui alla precedente lettera c) hanno facoltà di esprimere il proprio giudizio.

4. Gli alunni con handicap psichico sono ammessi agli esami qualora il consiglio di classe ritenga che essi abbiano raggiunto un livello di preparazione corrispondente agli obiettivi formativi e didattici propri del corso di studi seguito.

5. Successivamente il consiglio di classe formula il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione, motivandolo adeg

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