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Ordinanza MPI 27.05.1997, n. 330

Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore. Anno scolastico 1996-97.

Titolo I - Scuole elementari

Art. 3 - Commissioni degli esami di licenza elementare

1. Le commissioni degli esami di licenza sono formate dall'insegnante o dagli insegnanti della classe e da due docenti nominati dal direttore didattico, tra quelli designati dal collegio dei docenti.

Delle commissioni fa parte, a pieno titolo, anche l'insegnante che abbia svolto attività didattica di sostegno, sia quello di lingua straniera utilizzato come specialista ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 28 giugno 1991.

2. Qualora i docenti appartengano a moduli organizzativi costituiti su più classi terminali, la commissione di esame formata ai sensi dei commi precedenti opera per tutti gli alunni delle stesse classi quinte interessate.

3. La valutazione degli alunni riconosciuti in situazione di handicap viene operata, sulla base del piano educativo individualizzato, mediante prove di esame, anche differenziate, corrispondenti agli insegnamenti impartiti ed idonee a valutare il processo formativo dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento e di autonomia iniziali.

4. Le commissioni di esame nelle scuole elementari parificate sono composte dai docenti di classe e da due docenti nominati dal direttore didattico statale, su designazione del collegio dei docenti delle stesse scuole parificate.

5. La commissione d'esame opera collegialmente, dopo aver nominato un coordinatore tra i propri membri.

6. La partecipazione degli insegnanti alle commissioni d'esame costituisce obbligo di servizio irrinunciabile ai sensi dell'art. 395, lett. e), del D.L.vo 297/1994.

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