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Ordinanza MPI 27.05.1997, n. 330

Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore. Anno scolastico 1996-97.

Titolo I - Scuole elementari

Art. 2 - Esami di licenza elementare

1. A conclusione del corso elementare gli alunni sostengono l'esame di licenza che consta di due prove scritte ed un colloquio e si svolge in sessione unica.

2. Le prove scritte sono intese ad accertare la maturità raggiunta dagli alunni, in relazione all'attività svolta nel corso della frequenza della scuola elementare, sulla base della programmazione didattica predisposta dagli insegnanti di classe, secondo quanto previsto dall'art. 128 del D.L.vo n. 297/1994 e dall'art. 1 del decreto ministeriale 10 settembre 1991.

Le due prove riguardano, rispettivamente, l'area linguistico-espressiva e quella logico-matematica. Il colloquio che esclude qualsiasi separata valutazione di singole discipline, verte sull'intera attività svolta nel corso dell'anno scolastico, ed è inteso ad accertare il livello di maturità raggiunto.

3. L'esame deve tenere conto anche delle osservazioni sistematiche sull'alunno operate dagli insegnanti di classe e contenute nel documento di valutazione di cui all'ordinanza ministeriale 2 agosto 1993, n. 236.

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