D.M. Tesoro 08.05.1997, n. 187
1. La pensione di inabilità spetta ai dipendenti in possesso dei seguenti requisiti:
a ) anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità, computata ai sensi dell'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218;
b ) risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendenti di causa di servizio;
c ) riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente all'infermità di cui alla precedente lettera b ).
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