D.M. Tesoro 08.05.1997, n. 187
1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché le altre categorie di dipendenti iscritte alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio a partire dal 1° gennaio 1996 per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali si trovino nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, hanno diritto a conseguire il trattamento di pensione di cui all'art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di seguito denominato "pensione di inabilità".
2. La pensione di inabilità è reversibile ai superstiti.
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