Decreto legge 19.05.1997, n. 129
1. All'articolo 4, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «facendo riferimento ai criteri di cui all'articolo 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1,» si interpretano nel senso che i requisiti per l'esercizio dell'attività, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali, e, comunque, dei responsabili del Fondo possono essere desunti anche da funzioni assimilabili espletate presso organismi associativi abilitati all'istituzione di forme pensionistiche complementari, ovvero presso enti e organismi espletanti attività in materia di previdenza obbligatoria o complementare 7 .
Comma così modificato dalla legge di conversione 18 luglio 1997, n. 229.
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