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Decreto legge 19.05.1997, n. 129

Programmazione delle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola nonché disposizioni in materia di fondi pensione e di mobilità. (G.U. 20.05.1997, n. 115)

Art. 1 - Programmazione delle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola

1. Al fine di assicurare la funzionalità del servizio scolastico, per il personale del comparto scuola le domande di dimissioni con diritto a pensione anticipata rispetto all'età stabilita per il collocamento a riposo d'ufficio con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico o dell'anno accademico 1997-98, presentate entro il 15 marzo 1997, sono accolte prioritariamente nei confronti del personale appartenente a ruoli, classi di concorso a cattedre e posti di insegnamento e profili professionali nei quali vi siano situazioni di esubero rispetto alle esigenze di organico relative all'anno scolastico o all'anno accademico 1997-98 e fino alla concorrenza del relativo soprannumero. Ai fini di cui sopra, il verificarsi della suddetta condizione è accertato al termine delle operazioni di movimento del personale. La graduazione del personale interessato, ove necessario, avrà luogo in base all'età anagrafica. Fino all'attribuzione del trattamento pensionistico spettante e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, al personale di cui al presente comma continua ad essere corrisposto il trattamento di servizio, fatti salvi gli eventuali conguagli che si rendano necessari. Il presente comma si applica ai dirigenti scolastici qualora, a seguito dei processi di razionalizzazione della rete scolastica, abbiano perso la sede di titolarità 1 .

2. Nel limite numerico massimo del 40% delle cessazioni dal servizio allo stesso titolo intervenute nell'anno scolastico precedente, con esclusione di quelle disposte ai sensi dell'articolo 13, comma 5, lettera b), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono altresì accolte altre domande di dimissioni anticipate con decor

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