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Ordinanza MPI 29.07.1997, n. 455

Educazione in età adulta - Istruzione e formazione.

Art. 9 - Organi collegiali

1. Il diritto di assemblea dei frequentanti rimane regolato dalle norme contenute negli articoli 12 e seguenti del D.L.vo 16.4.1994, n. 297.

2. È istituito il Coordinamento di tutto il personale impegnato nella realizzazione delle attività didattiche e formative del Centro.

3. Alle riunioni del Consiglio di Istituto o di Circolo dell'istituzione scolastica che ha la responsabilità amministrativa del Centro, al fine di promuovere la progettualità relativa all'educazione in età adulta, partecipano - a titolo consultivo - due rappresentanti dei docenti del Centro e due rappresentanti dei frequentanti appositamente designati, rispettivamente, dai docenti e dai frequentanti del Centro medesimo. È invitato a partecipare, altresì, allo stesso titolo, un rappresentante per ciascuno degli Enti o dei soggetti con cui si sono stipulate intese.

4. Il gruppo docente del Centro è competente ad organizzare la propria attività in base all'impostazione e alla gestione didattica dei percorsi.

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