IperTesto Unico IperTesto Unico

Ordinanza MPI 29.07.1997, n. 455

Educazione in età adulta - Istruzione e formazione.

Art. 10 - Comitato provinciale per l'educazione degli adulti

1. Il Provveditore istituisce il Comitato Provinciale per l'istruzione e la formazione in età adulta.

2. Il Comitato è presieduto dallo stesso Provveditore ed è composto da rappresentanti dei vari settori di istruzione, esperti di educazione in età adulta, rappresentanti degli Enti Locali e dei soggetti pubblici e privati che svolgono un ruolo attivo per garantire l'incontro fra domanda e offerta di formazione.

3. Il Comitato Provinciale ha il compito di:

a) analizzare periodicamente i bisogni e le domande potenziali, in raccordo con gli organismi territoriali che si occupano di domanda e offerta di formazione e lavoro, in raccordo anche con l'osservatorio provinciale per la promozione del successo formativo;

b) progettare e coordinare iniziative, interventi e servizi a livello territoriale per l'educazione in età adulta, proponendo l'istituzione dei Centri e l'assegnazione dell'organico funzionale;

c) programmare la fase di informazione e pubblicizzazione;

d) promuovere accordi e intese per la realizzazione di interventi integrati individuando i criteri di rilascio degli attestati;

e) assistere i Centri nella ricerca e analisi della domanda, nella progettazione della offerta, nella verifica, attivando anche specifiche iniziative di monitoraggio e valutazione;

f) favorire, a livello provinciale e interprovinciale, lo studio e la riflessione sulle questioni didattiche e organizzative, la raccolta e lo scambio di esperienze, anche individuando uno o più Centri per la documentazione;

g) promuovere attività di formazione in servizio e di aggiornamento.

4. Al termine di ciascun ciclo annuale di attività il Comitato rimette all'osservatorio previsto dall'art. 12 del C.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.