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Ordinanza MPI 29.07.1997, n. 455

Educazione in età adulta - Istruzione e formazione.

Art. 1 - Istituzione dei Centri territoriali permanenti

1. Il Provveditore agli Studi, per raggiungere le finalità di cui in premessa, anche sulla base di accordi quadro, intese e convenzioni con soggetti pubblici e privati e sentito il Comitato Provinciale di cui all'art. 10, istituisce Centri territoriali permanenti per l'istruzione e e la formazione in età adulta.

2. I Centri si configurano come luoghi di lettura dei bisogni, di progettazione, di concertazione, di attivazione e di governo delle iniziative di istruzione e formazione in età adulta, nonché di raccolta e diffusione della documentazione. Essi hanno di norma configurazione distrettuale; potranno tuttavia essere istituiti Centri interdistrettuali in relazione ai flussi dell'utenza.

3. I Centri coordinano le offerte di istruzione e formazione programmate sul territorio, organizzate verticalmente nel sistema scolastico e orizzontalmente con le altre agenzie formative per dare adeguata risposta alla domanda proveniente sia dal singolo, che da istituzioni o dal mondo dal lavoro.

4. I Provveditori agli Studi, sentito il Comitato Provinciale, istituiscono i Centri, a partire dalle situazioni dove esistano consolidate esperienze o in presenza di una domanda proveniente dalla comunità e sostenuta da reali prospettive di intese e accordi e dove sia prevedibile un flusso - in corso d'anno - di 90/110 utenti.

5. Con il fine di favorire sia la frequenza degli utenti sia lo scambio di esperienze legate a diversi ambienti, le attività potranno essere dislocate anche in sedi diverse da quelle scolastiche, messe a disposizione dai partner pubblici e privati.

6. Il Centro assume altresì, d'intesa con gli istituti penali, iniziative per lo svolgimento di attività di

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