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O.M. Ministero della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 22.07.1997, n. 446

Disposizioni riguardanti il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola.

Art. 6 - Contingente di posti a tempo parziale

6.1 Ai fini dell'accoglimento delle domande presentate, gli uffici determinano, in relazione al numero delle domande stesse, il contingente di posti da destinare alla trasformazione di rapporti di lavoro a tempo pieno come segue:

- fino al 25% della dotazione organica complessiva a livello provinciale di personale a tempo pieno, di ciascun ruolo, ovvero di ciascuna classe di concorso a cattedre o di ciascuna qualifica funzionale;

- fino al completo riassorbimento, ai sensi dell'art. 8, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 117/89, delle situazioni di soprannumerarietà che si determinano nelle cattedre di educazione tecnica e di educazione fisica nelle scuole medie, a seguita di revisione degli assetti organizzativi ordinari delle cattedre e dei posti di organico di cui all'art. 162, comma 3, del Testo Unico 16 aprile 1994, n. 297;

6.2 Gli Uffici che assumono in esame le richieste dovranno comunicare al Sistema Informativo del Ministero un riepilogo numerico delle richieste accolte, distinte per tipologia di personale.

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