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O.M. Ministero della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 22.07.1997, n. 446

Disposizioni riguardanti il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola.

Art. 5 - Formazione degli elenchi

5.1 Unicamente nel caso in cui per ciascuna classe di concorso o profilo professionale, vengano presentate domande in numero tale da determinare un esubero rispetto al contingente massimo accoglibile di cui all'articolo successivo, l'ufficio destinatario delle domande stesse compila apposito elenco nel quale i richiedenti sono iscritti nell'ordine dei titoli di precedenza indicati nel precedente art. 3, comma 3, punto 2.

Seguono nell'elenco coloro i quali non posseggano i predetti titoli.

5.2 Nell'ambito di ciascuna categoria di aventi titolo alla precedenza, l'iscrizione avviene secondo l'ordine determinato dalla maggiore anzianità di servizio. Parimenti, si procede per i richiedenti privi di titoli di precedenza. A parità di anzianità di servizio, precede l'aspirante con maggiore età.

5.3 Nel caso di presentazione di domande in numero integralmente accoglibile l'ufficio compila un semplice elenco dei destinatari del rapporto di lavoro a tempo parziale, senza tener alcun conto dei suddetti titoli di precedenza.

5.4 Gli elenchi redatti sono pubblicati all'albo dell'Ufficio competente ogni anno scolastico ed hanno carattere definitivo. Il Provveditore agli studi e il Direttore di Conservatorio o Accademia possono apportarvi, d'ufficio, rettifiche per eventuali errori materiali, anche a seguito di segnalazione degli interessati, da proporre entro cinque giorni dalla pubblicazione, ovvero effettuare i necessari aggiornamenti ai sensi di quanto disposto al precedente art. 3, comma 8.

5.5 L'ufficio scolastico comunica il diniego della trasformazione del rapporto di lavoro ai richiedenti ai sensi dell'art. 11 comma 58, della legge 662/96, nei casi in cui l'attività di lavoro autonomo o, subordinato comporti

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