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O.M. Ministero della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 22.07.1997, n. 446

Disposizioni riguardanti il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola.

Art. 12 - Esami di maturità

12.1 I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono essere designati a svolgere la funzione di membro interno nelle commissioni degli esami di maturità In relazione all'effettivo impegno derivante dall'espletamento di tale incarica, eventualmente comprensivo dell'ulteriore nomina in qualità di docente aggregato la prestazione lavorativa deve essere svolta secondo l'orario e le modalità previste per il rapporto a tempo pieno.

12.2 I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono, altresì essere nominati, a domanda, componenti nelle commissioni degli esami di maturità. Per tutto il periodo relativo alla nomina in questione, i predetti sono tenuti a prestare servizio secondo l'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno.

12.3 Ai docenti di cui al presente articolo vengono corrisposti per il periodo della effettiva partecipazione agli esami di maturità, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell'attività lavorativa

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