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O.M. Ministero della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 22.07.1997, n. 446

Disposizioni riguardanti il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola.

Art. 11 - Durata del rapporto di lavoro a tempo parziale

11.1 Per la durata di almeno due anni, il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non può richiederne la trasformazione in rapporto a tempo pieno.

Prima della scadenza del biennio, eventuali domande di trasformazione in rapporto a tempo pieno possono essere accolte sulla base di motivate esigenze, che in prima applicazione saranno valutate anche in relazione alla situazione della dotazione organica complessiva della provincia per l'anno scolastico cui si riferisce la richiesta.

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