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Legge 16.07.1997, n. 234

Modifica dell'articolo 323 del codice penale, in materia di abuso d'ufficio, e degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale. (G.U. 25.07.1997, n. 172)

Art. 3 - Norma transitoria

1. Il comma 1 dell'art. 416 del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2, comma 2, della presente legge, ed il comma 2 dell'art. 555 del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2, comma 3, della presente legge, non si applicano ai procedimenti penali nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è già stata depositata richiesta di rinvio a giudizio o è già stato emesso decreto di citazione a giudizio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

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