Legge 16.07.1997, n. 234
1. All'art. 289, comma 2, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalità indicate agli articoli 64 e 65".
2. All'articolo 416, comma 1, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3".
3. All'articolo 555, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la parola: "nullo", sono inserite le seguenti. "se non è preceduto dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 2, ovvero".
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