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D.M. Pubblica istruzione 21.07.1997, n. 245

Regolamento recante nuove norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento. (G.U. 29.07.1997, n. 175)

Art. 4 - Corsi ad accesso limitato

1. In attesa delle norme di attuazione dell'autonomia didattica degli atenei, di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, articolo 17, comma 95, costituiscono criteri generali da valutarsi per le determinazioni di limitazione degli accessi all'istruzione universitaria:

a) la sussistenza di requisiti qualitativi necessari per lo svolgimento dei corsi, connessi alla disponibilità di strutture, attrezzature e docenti, con particolare riferimento alla normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell'Unione europea in tema di standard formativi e di accesso alle professioni, nonché alla necessità di attività teorico-pratiche;

b) il verificarsi di una documentata impossibilità di inizio o prosecuzione di corsi universitari a causa di eccezionali carenze di strutture, attrezzature e docenti;

c) l'obbligo di tirocinio previsto da specifici ordinamenti didattici;

d) il carattere specialistico e direttamente professionalizzante di determinati corsi;

e) le esigenze connesse alla fase di avvio di nuovi corsi e alla sperimentazione di corsi a carattere innovativo, finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa.

2. In applicazione dei criteri di cui al co. 1, è limitato l'accesso ai seguenti corsi universitari:

a) corsi di diploma e di laurea afferenti alle facoltà di medicina e chirurgia e veterinaria, fino all'anno accademico 2001-2002;

b) corsi di diploma e di laurea afferenti alle facoltà di architettura, fino all'anno accademico 1999-2000;

c) corsi di laurea ad accesso limitato nell'anno accademico 1996-1997, attivati da un numero di anni accademici inferiore, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, alla durata legale, per gli anni accademici che mancano al compimento de

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