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D.M. Pubblica istruzione 21.07.1997, n. 245

Regolamento recante nuove norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento. (G.U. 29.07.1997, n. 175)

Art. 3 - Preiscrizioni e attività di orientamento e insegnamento

1. Allo scopo di programmare adeguatamente l'offerta formativa nelle università, gli iscritti all'ultimo anno degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore presentano, entro il 30 novembre di ogni anno successivo al 1997, domanda di prescrizione alle università secondo modalità definite con ordinanza ministeriale, emanata previa intesa con il Ministero della pubblica istruzione e sentiti la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane ed il Consiglio nazionale degli studenti universitari di cui alla L. 15.3.1997, n. 59, art. 20, comma 8, lett. b). L'ordinanza dispone altresì l'acquisizione da parte del Dipartimento di dati di sintesi, in ordine alle campagne informative di cui all'art. 2, comma 3 e ad attività di orientamento, anche a seguito di intese con il Ministero della pubblica istruzione e tra atenei e istituzioni scolastiche.

2. I soggetti che hanno presentato la domanda di prescrizione si iscrivono alle università dopo aver conseguito il titolo rilasciato a conclusione dell'istruzione secondaria superiore, secondo la normativa vigente, ferma restando la possibilità di modificare la propria opzione rispetto al corso di studi prescelto.

3. Le università, di norma prima dell'inizio dei corsi ufficiali e in relazione ad uno o più corsi di laurea, organizzano attività di orientamento e insegnamento, le quali comprendono i contenuti caratterizzanti, le conoscenze generali e propedeutiche, forme di tutorato e di assistenza agli studenti, nonché test autovalutativi. Tali attività si concludono con una valutazione finale, non condizionante l'iscrizione.

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